Legge 9 gennaio 1991, n.
10 "Norme
per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili
di energia."
TITOLO I.
NORME IN MATERIA DI USO RAZIONALE DELL'ENERGIA, DI RISPARMIO ENERGETICO E DI
SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA.
TITOLO II. NORME PER IL
CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA NEGLI EDIFICI.
TITOLO III. DISPOSIZIONI
FINALI.
Art. 1. Finalità ed
ambito di applicazione.
1. Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell'energia, di
ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità
ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità di servizio reso e di
qualità della vita, le norme del presente titolo favoriscono ed
incentivano, in accordo con la politica energetica della Comunità
economica europea, l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei
consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti,
l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei
consumi specifici di energia nei processi produttivi, una più rapida
sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più elevata
intensità energetica, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di
ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.
2. La politica di uso razionale
dell'energia e di uso razionale delle materie prime energetiche definisce
un complesso di azioni organiche dirette alla promozione del risparmio
energetico, all'uso appropriato delle fonti di energia, anche
convenzionali, al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o
trasformano energia, allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia,
alla sostituzione delle materie prime energetiche di importazione.
3. Ai fini della presente legge sono
considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento,
l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la
trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali.
Sono considerate altresi' fonti di energia assimilate alle fonti
rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come produzione combinata
di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore recuperabile nei
fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi
industriali, nonché le altre forme di energia recuperabile in processi,
in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di energia conseguibili
nella climatizzazione e nell'illuminazione degli edifici con interventi
sull'involucro edilizio e sugli impianti. Per i rifiuti organici ed
inorganici resta ferma la vigente disciplina ed in particolare la
normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge
31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 441, e al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475. 4.
L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di
pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono
equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini
dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.
Art. 2.
Coordinamento degli interventi.
1. Per la coordinata attuazione del piano energetico nazionale e al fine
di raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro dei trasporti, il Ministro dell'ambiente, il Ministro delle
partecipazioni statali, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, emana, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, e successivamente con cadenza almeno triennale,
direttive per il coordinato impiego degli strumenti pubblici di intervento
e di incentivazione della promozione, della ricerca, dello sviluppo
tecnologico, nei settori della produzione, del recupero e dell'utilizzo
delle fonti rinnovabili di energia e del contenimento dei consumi
energetici. CFR DM 15.02.1991 CFR DM 07.10.1991 Art 1 MOD DPR 09.05.1994
n. 608 All 2 CFR DELIB 01.12.1994 Art Unico L 09/01/1991 Num. 10
Art. 3. Accordo di
programma.
1. Per lo sviluppo di attività aventi le finalità di cui all'art. 1, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a
stipulare con l'ENEA un accordo di programma, con validità triennale, ove
sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di
spesa dei progetti relativi al programma medesimo per un ammontare
complessivo non superiore al 10 per cento degli stanziamenti previsti
dalla presente legge.
Art. 4. Norme
attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive.
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio
di Stato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'ENEA, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate norme che, anche nel quadro
delle indicazioni e delle priorità della legge 5 agosto 1978, n. 457 e
successive modificazioni ed integrazioni, definiscono i criteri generali
tecnico-costruttivi e le tipologie per l'edilizia sovvenzionata e
convenzionata nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo
alla ristrutturazione degli edifici esistenti, che facilitino il
raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 e al titolo II. Tali
norme sono aggiornate, secondo la medesima procedura, ogni due anni.
2. Il Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, in relazione agli obiettivi di cui all'art. 1, emana con decreto la
normativa tecnica al cui rispetto è condizionato il rilascio delle
autorizzazioni e la concessione e l'erogazione di finanziamenti e
contributi per la realizzazione di opere pubbliche.
3. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, l'ENEA,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate
norme per definire i criteri generali per la costruzione o la
ristrutturazione degli impianti di interesse agricolo, zootecnico e
forestale che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.
1.
4. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, gli enti
energetici, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché
le associazioni di categoria interessate e le associazioni di istituti
nazionali operanti per l'uso razionale dell'energia, sono emanate le norme
per il contenimento dei consumi di energia, riguardanti in particolare
progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti
termici, e i seguenti aspetti: determinazione delle zone climatiche;
durata giornaliera di attivazione nonché periodi di accensione degli
impianti termici; temperatura massima dell'aria negli ambienti degli
edifici durante il funzionamento degli impianti termici; rete di
distribuzione e adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di
ricezione e di stoccaggio delle fonti di energia al fine di favorirne
l'utilizzazione da parte degli operatori pubblici e privati per le finalità
di cui all'art. 1.
5. Per le finalità di cui all'art. 1,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio
di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dei trasporti, sono emanate
norme per il contenimento dei consumi energetici in materia di reti e di
infrastrutture relative ai trasporti nonché ai mezzi di trasporto
terrestre ed aereo pubblico e privato.
6. Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri interessati, può emanare
norme specifiche, efficaci anche solo per periodi limitati, dirette ad
assicurare il contenimento dei consumi energetici.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono emanate norme idonee a rendere
apprezzabile il conseguimento dell'obiettivo dell'uso razionale
dell'energia e dell'utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei criteri
di aggiudicazione delle gare di appalto economicamente rilevanti per la
fornitura di beni o servizi per conto della pubblica amministrazione,
degli enti territoriali e delle relative aziende, degli istituti di
previdenza e di assicurazione. Tale normativa è inserita di diritto nella
normativa che disciplina le gare d'appalto e nei capitoli relativi.
Art. 5. Piani
regionali.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
d'intesa con l'ENEA, individuano i bacini che in relazione alle
caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenza, alle
disponibilità di fonti rinnovabili di energia, al risparmio energetico
realizzabile e alla preesistenza di altri vettori energetici,
costituiscono le aree più idonee ai fini della fattibilità degli
interventi di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti
rinnovabili di energia.
2. D'intesa con gli enti locali e le loro
aziende inseriti nei bacini di cui al comma 1 ed in coordinamento con l'ENEA,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
predispongono rispettivamente un piano regionale o provinciale relativo
all'uso delle fonti rinnovabili di energia.
3. I piani di cui al comma 2 contengono in
particolare: a) il bilancio energetico regionale o provinciale; b)
l'individuazione dei bacini energetici territoriali; c) la localizzazione
e la realizzazione degli impianti di teleriscaldamento; d)
l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione
di nuovi impianti di produzione di energia; e) la destinazione delle
risorse finanziarie, secondo un ordine di priorità relativo alla quantità
percentuale e assoluta di energia risparmiata, per gli interventi di
risparmio energetico; f) la formulazione di obiettivi secondo priorità di
intervento; g) le procedure per l'individuazione e la localizzazione di
impianti per la produzione di energia fino a dieci megawatt elettrici per
impianti installati al servizio dei settori industriale, agricolo,
terziario, civile e residenziale, nonché per gli impianti idroelettrici.
4. In caso di inadempimento delle regioni o
delle province autonome di Trento e di Bolzano a quanto previsto nei commi
1, 2 e 3 nei termini individuati, ad esse si sostituisce il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede con proprio
decreto su proposta dell'ENEA, sentiti gli enti locali interessati.
5. I piani regolatori generali di cui alla
legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni,
dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, devono
prevedere uno specifico piano a livello comunale relativo all'uso delle
fonti rinnovabili di energia.
Art. 6.
Teleriscaldamento.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
individuano le aree che risultano idonee alla realizzazione di impianti e
di reti di teleriscaldamento nonché i limiti ed i criteri nel cui ambito
le amministrazioni dello Stato, le aziende autonome, gli enti pubblici
nazionali o locali, gli istituti di previdenza e di assicurazione, devono
privilegiare il ricorso all'allaccio a reti di teleriscaldamento qualora
propri immobili rientrino in tali aree.
Art. 7. Norme per le
imprese elettriche minori.
1. Il limite stabilito dall'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n.
1643, modificato dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, non si
applica alle imprese produttrici e distributrici a condizione che
l'energia elettrica prodotta venga distribuita entro i confini
territoriali dei comuni già serviti dalle medesime imprese produttrici e
distributrici alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La produzione di energia elettrica delle
medesime imprese produttrici e distributrici mediante le fonti rinnovabili
di energia di cui all'art. 1, comma 3, resta disciplinata dalle
disposizioni legislative vigenti per i relativi impianti.
3. Il Comitato interministeriale dei prezzi
(CIP), su proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico,
stabilisce entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente
delle imprese produttrici e distributrici di cui al comma 1, l'acconto per
l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a
titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese produttrici e
distributrici.
4. Il CIP può modificare l'acconto per
l'anno in corso rispetto al bilancio dell'anno precedente delle imprese
produttrici e distributrici di cui al comma 1 qualora intervengano
variazioni nei costi dei combustibili e/o del personale che modifichino in
modo significativo i costi di esercizio per l'anno in corso delle medesime
imprese produttrici e distributrici.
Art. 8. Contributi
in conto capitale a sostegno delle fonti rinnovabili di energia
nell'edilizia.
1. Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a ridurre
il consumo specifico di energia, il miglioramento dell'efficienza
energetica, l'utilizzo delle fonti di energia di cui all'art. 1, nella
climatizzazione e nella illuminazione degli ambienti, anche adibiti ad uso
industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo,
nell'illuminazione stradale, nonché nella produzione di energia elettrica
e di acqua calda sanitaria nelle abitazioni adibite ad uso civile e ad uso
industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo,
possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura minima
del 20 per cento e nella misura massima del 40 per cento della spesa di
investimento ammissibile documentata per ciascuno dei seguenti interventi:
a) coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di
energia non inferiore al 20 per cento ed effettuata secondo le regole
tecniche di cui all'allegata tabella A; b) installazione di nuovi
generatori di calore ad alto rendimento, che in condizioni di regime
presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90
per cento, sia negli edifici di nuova costruzione sia in quelli esistenti;
c) installazione di pompe di calore per riscaldamento ambiente o acqua
sanitaria o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia che
consentano la copertura almeno del 30 per cento del fabbisogno termico
dell'impianto in cui è attuato l'intervento nell'ambito delle
disposizioni del titolo II; d) installazione di apparecchiature per la
produzione combinata di energia elettrica e di calore; e) installazione di
impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; per tali
interventi il contributo può essere elevato fino all'80 per cento; f)
installazione di sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione
differenziata dei consumi di calore nonché di calore e acqua sanitaria di
ogni singola unità immobiliare, di sistemi telematici per il controllo e
la conduzione degli impianti di climatizzazione nonché trasformazione di
impianti centralizzati o autonomi per conseguire gli obiettivi di cui
all'art. 1; g) trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento
in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di
acqua calda sanitaria dotati di sistema automatico di regolazione della
temperatura, inseriti in edifici composti da più unità immobiliari, con
determinazione dei consumi per le singole unità immobiliari, escluse
quelle situate nelle aree individuate dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 6 ove siano presenti
reti di teleriscaldamento; h) installazione di sistemi di illuminazione ad
alto rendimento anche nelle aree esterne.
2. Nel caso di effettuazione da parte del
locatore di immobili urbani di interventi compresi tra quelli di cui al
comma 1 si applica l'art. 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Art Unico
Art. 9. Competenza
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
1. La concessione e la erogazione dei contributi previsti dagli articoli
8, 10 e 13 è delegata alle regioni e alle province autonome di Trento e
di Bolzano.
2. Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, emana, con
proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le direttive per uniformare i criteri di valutazione delle
domande, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione dei
contributi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono
conto nell'istruttoria di propria competenza dei tempi di realizzazione
delle singole iniziative, dei consumi di energia preesistenti, dei
benefici energetici attesi, della quantità di energia primaria
risparmiata per unità di capitale investito, nonché: per gli interventi
di cui all'art. 8, della tipologia degli edifici e dei soggetti
beneficiari dei contributi con priorità per gli interventi integrati; per
gli interventi di cui all'art. 10, dell'obsolescenza degli impianti e
dell'utilizzo energetico dei rifiuti; per gli interventi di cui all'art.
13, della tipologia delle unità produttive e delle potenziali risorse
energetiche del territorio.
3. Entro il 31 marzo di ciascun anno le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inoltrano al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato apposita
richiesta di fondi documentata sulla base delle domande effettivamente
pervenute e favorevolmente istruite.
4. Tenuto conto delle richieste delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano pervenute entro
il termine di cui al comma 3, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato propone entro trenta giorni al CIPE, che provvede entro i
successivi trenta giorni, la ripartizione tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano dei fondi in relazione a ciascuno degli
interventi di cui agli articoli 8, 10 e 13.
5. I fondi assegnati alle singole regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano sono improrogabilmente
impegnati mediante appositi atti di concessione dei contributi entro
centoventi giorni dalla ripartizione dei fondi. I fondi residui, per i
quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non hanno
fornito la documentazione relativa agli atti di impegno entro i trenta
giorni successivi, vengono destinati dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato con proprio provvedimento ad iniziative
inevase dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano
sulla base delle percentuali di ripartizione già adottate dal CIPE ai
sensi del comma 4.
6. Per il primo anno di applicazione della
presente legge il termine di cui al comma 3 è fissato al novantesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della stessa e la nuova
ripartizione dei fondi residui di cui al comma 5 riguarda anche eventuali
fondi residui trasferiti alle regioni e alle province autonome di Trento e
di Bolzano per le medesime finalità sulla base della normativa previgente
la presente legge e non impegnati entro il termine di centoventi giorni di
cui al medesimo comma 5.
7. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, avvalendosi anche dell'ENEA ai sensi dell'art. 16,
comma 3, provvedono ad accertare l'effettivo conseguimento del risparmio
energetico, attraverso idonei strumenti di verifica con metodo a campione
e/o secondo criteri di priorità. In caso di esito negativo delle
verifiche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ne
danno informazione immediata al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e provvedono all'immediata revoca totale o parziale dei
contributi concessi ed al recupero degli importi già erogati, maggiorati
di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data
dell'ordinativo di pagamento, con le modalità di cui all'art. 2 del testo
unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti
pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle
tasse sugli affari, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Le
somme recuperate sono annualmente ripartite tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano con le modalità di cui al comma 4.
8. Per i pareri delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano previsti dalla presente legge,
decorso il termine per l'emanazione dell'atto cui il parere è
preordinato, l'autorità competente può provvedere anche in assenza dello
stesso. CFR DM 15.02.1991
Art. 10. Contributi
per il contenimento dei consumi energetici nei settori industriale,
artigianale e terziario.
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 nei settori
industriale, artigianale e terziario e nella movimentazione dei prodotti
possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 30 per cento
della spesa ammissibile preventivata, per realizzare o modificare impianti
fissi, sistemi o componenti, nonché mezzi per il trasporto
fluviale di merci.
2. Possono essere ammessi a contributo
interventi riguardanti impianti con potenza fino a dieci megawatt termici
o fino a tre megawatt elettrici relativi ai servizi generali e/o al ciclo
produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso l'utilizzo di
fonti rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento di macchine e
apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili.
Art. 11. Norme per
il risparmio di energia e l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o
assimilate.
1. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle
province ed ai comuni e loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia
tramite loro aziende e società, nonché alle imprese di cui all'art. 4,
n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'art. 18 della
legge 29 maggio 1982, n. 308, ad imprese e a consorzi tra imprese
costituiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, a
consorzi costituiti tra imprese ed Ente nazionale per l'energia elettrica
(ENEL) e/o altri enti pubblici, possono essere concessi contributi in
conto capitale per studi di fattibilità tecnico-economica per progetti
esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, di
recupero, di trasporto e di distribuzione dell'energia derivante dalla
cogenerazione, nonché per iniziative aventi le finalità di cui all'art.
1 e le caratteristiche di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo,
escluse le iniziative di cui agli articoli 12 e 14.
2. Il contributo di cui al comma 1 è
concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti i Ministri dell'ambiente, per le aree urbane e
dei trasporti, nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile
prevista sino ad un massimo di lire cinquanta milioni per gli studi di
fattibilità tecnico-economica e di lire trecento milioni per i progetti
esecutivi purchè lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impianto
abbia le seguenti caratteristiche minime: a) potenza superiore a dieci
megawatt termici o a tre megawatt elettrici; b) potenza elettrica
installata per la cogenerazione pari ad almeno il 10 per cento della
potenza termica erogata all'utenza.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 possono
altresi' essere concessi contributi in conto capitale per la realizzazione
o la modifica di impianti con potenza uguale o superiore a dieci megawatt
termici o a tre megawatt elettrici relativi a servizi generali e/o al
ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso l'utilizzo
di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento di macchine e
apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili.
Il limite suddetto non si applica nel caso di realizzazione di nuovi
impianti, quando ciò deriva da progetti di intervento unitari e
coordinati a livello di polo industriale, di consorzi e forme associative
di impresa.
4. Il contributo di cui al comma 3 è
concesso e liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 30 per cento della
spesa totale ammessa al contributo preventiva e documentata elevabile al
40 per cento nel caso di impianti di cogenerazione e per gli impianti di
cui all'art. 6.
5. La domanda di contributo di cui al comma
3 deve essere corredata del progetto esecutivo.
6. L'ENEL, salvo documentate ragioni di
carattere tecnico ed economico che ostino, deve includere nei progetti per
la costruzione di nuove centrali elettriche e nelle centrali esistenti
sistemi per la cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto
anche al di fuori dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento
con la rete di distribuzione del calore.
7. La realizzazione degli impianti di
teleriscaldamento, ammissibili ai sensi dell'art. 6, da parte di aziende
municipalizzate, di enti pubblici, di consorzi tra enti pubblici, tra enti
pubblici ed imprese private ovvero tra imprese private che utilizzano il
calore dei cicli di produzione di energia delle centrali termoelettriche nonché
il calore recuperabile da processi industriali possono usufruire di
contributi in conto capitale fino al 50 per cento del relativo costo.
L'ENEL è tenuto a fornire la necessaria assistenza per la realizzazione
degli impianti ammessi ai contributi con diritto di rimborso degli oneri
sostenuti.
8. I contributi di cui al comma 7 sono
erogati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 12. Progetti
dimostrativi.
1. Alle aziende pubbliche e private e loro consorzi, ed a consorzi di
imprese ed enti pubblici possono essere concessi contributi in conto
capitale per la progettazione e la realizzazione di impianti con
caratteristiche innovative per aspetti tecnici e/o gestionali e/o
organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili di energia e/o
combustibili non tradizionali ovvero sviluppino prototipi a basso consumo
specifico ovvero nuove tecnologie di combustione, di gassificazione, di
liquefazione del carbone e di smaltimento delle ceneri, nonché iniziative
utilizzanti combustibili non fossili la cui tecnologia non abbia raggiunto
la maturità commerciale e di esercizio. Sono ammessi altresi' ai
contributi sistemi utilizzanti le fonti rinnovabili di energia di origine
solare finalizzati a migliorare la qualità dell'ambiente e, in
particolare, la potabilizzazione dell'acqua.
2. Il contributo di cui al comma 1 è
concesso, nel limite del 50 per cento della spesa ammissibile
preventivata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su delibera del CIPE.
Art. 13. Incentivi
alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore
agricolo.
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1 nel settore
agricolo, possono essere concessi alle imprese agricole singole o
associate, a consorzi di imprese agricole, ovvero a società che offrono e
gestiscono il servizio-calore, che prevedano la partecipazione dell'ENEL
e/o di aziende municipalizzate e/o di altri enti pubblici, contributi in
conto capitale per la realizzazione di impianti con potenza fino a dieci
megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici per la produzione o il
recupero di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili di
energia, nella misura massima del 55 per cento della spesa ammessa,
elevabile al 65 per cento per le cooperative.
2. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano promuovono con le associazioni di categoria degli
imprenditori agricoli e dei coltivatori accordi tesi all'individuazione di
soggetti e strumenti per la realizzazione di interventi di uso razionale
dell'energia nel settore agricolo.
Art. 14. (Omissis)
Art. 15. Locazione
finanziaria.
1. I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 sono concessi
anche per iniziative oggetto di locazione finanziaria, effettuate da
società iscritte nell'albo istituito presso il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 1 del decreto del
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 12 novembre
1986, in attuazione dell'art. 9, comma 13, della legge I marzo 1986, n.
64.
2. Le procedure e le modalità di
concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonché le
modalità di controllo del regolare esercizio degli impianti incentivati,
saranno determinate in apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le società di cui al
comma 1.
Art. 16. Attuazione
della legge - Competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano.
1. Le regioni emanano, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della
Costituzione, norme per l'attuazione della presente legge.
2. Resta ferma la potestà delle province
autonome di Trento e di Bolzano di emanare norme legislative sul
contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia nell'ambito delle materie di loro competenza,
escluse le prescrizioni tecniche rispondenti ad esigenze di carattere
nazionale contenute nella presente legge e nelle direttive del CIPE.
3. Su richiesta delle regioni o delle
province autonome di Trento e di Bolzano l'ENEL, l'Ente nazionale
idrocarburi (ENI), l'ENEA, il CNR e le università degli studi, in base ad
apposite convenzioni e nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali,
assistono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nell'attuazione della presente legge. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e i comuni, singoli o associati, possono dotarsi di
appositi servizi per l'attuazione degli adempimenti di loro competenza
previsti dalla presente legge.
Art. 17. Cumulo di
contributi e casi di revoca.
1. I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14, sono
cumulabili con altre incentivazioni eventualmente previste da altre leggi
a carico del bilancio dello Stato, fino al 75 per cento dell'investimento
complessivo.
2. Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro del tesoro può
promuovere, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, apposite
convenzioni con istituti di credito, istituti e società finanziari al
fine di facilitare l'accesso al credito per la realizzazione delle
iniziative agevolate ai sensi della presente legge.
3. Nell'ambito delle proprie competenze e
su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, l'ENEA effettua verifiche a campione e/o secondo criteri
di priorità, circa l'effettiva e completa realizzazione delle iniziative
di risparmio energetico agevolate ai sensi degli articoli 11, 12 e 14. In
caso di esito negativo delle verifiche l'ENEA dà immediata comunicazione
al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede
alla revoca parziale o totale dei contributi ed al recupero degli importi
già erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto
vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, con le modalità di cui
all'art. 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla
procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di
pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato dal regio decreto
14 aprile 1910, n. 639.
Art. 18. Modalità
di concessione ed erogazione dei contributi.
1. Per i contributi di cui agli articoli 11, 12 e 14 le modalità di
concessione ed erogazione, le prescrizioni tecniche richieste per la
stesura degli studi di fattibilità e dei progetti esecutivi, le
prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio e di corretta
manutenzione degli impianti incentivati, nonché i criteri di valutazione
delle domande di finanziamento sono fissati con apposito decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Ai fini dell'acquisizione dei contributi
di cui al comma 1, le spese sostenute possono essere documentate nelle
forme previste dall'art. 18, quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n.
130. Agli adempimenti necessari per consentire l'utilizzo di tali facoltà,
si provvede in conformità a quanto disposto dall'art. 18, sesto comma,
della legge 26 aprile 1983, n. 130, a cura del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
3. Su tutti i contributi previsti dalla
presente legge possono essere concesse anticipazioni in corso d'opera
garantite da polizze fidejussorie bancarie ed assicurative emesse da
istituti all'uopo autorizzati, con le modalità ed entro i limiti fissati
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 19.
Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.
1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori
industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente
hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000
tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a
1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori,
debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la
conservazione e l'uso razionale dell'energia.
2. La mancanza della comunicazione di cui
al comma 1 esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge.
Su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato i soggetti beneficiari dei contributi della presente
legge sono tenuti a comunicare i dati energetici relativi alle proprie
strutture e imprese.
3. I responsabili per la conservazione e
l'uso razionale dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le
procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale
dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in
funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali,
predispongono i dati energetici di cui al comma 2.
4. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge l'ENEA provvede a definire apposite
schede informative di diagnosi energetica e di uso delle risorse,
diversamente articolate in relazione ai tipi d'impresa e di soggetti e ai
settori di appartenenza.
5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA
provvede sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con le
province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare idonee campagne
promozionali sulle finalità della presente legge, all'aggiornamento dei
tecnici di cui al comma 1 e a realizzare direttamente ed indirettamente
programmi di diagnosi energetica.
Art. 20. Relazione
annuale al Parlamento.
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il
30 aprile di ogni anno, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione
della presente legge, tenendo conto delle relazioni che le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano debbono inviare al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il mese di febbraio
del medesimo anno, sugli adempimenti di rispettiva competenza, in modo
particolare con riferimento agli obiettivi e ai programmi contenuti nei
rispettivi piani energetici.
2. Un apposito capitolo della relazione di
cui al comma 1 illustra i risultati conseguiti e i programmi predisposti
dall'ENEA per l'attuazione dell'art. 3.
Art. 21.
Disposizioni transitorie.
1. Alla possibilità di fruire delle agevolazioni previste dalla presente
legge sono ammesse anche le istanze presentate ai sensi della legge 29
maggio 1982, n. 308 e successive modificazioni, e del decreto-legge 31
agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987, n. 445, per iniziative rientranti fra quelle previste dagli articoli
8, 10, 11, 12, 13 e 14 che non siano ancora state oggetto di apposito
provvedimento di accoglimento o di rigetto.
2. Per le istanze di finanziamento di cui
al comma 1 la concessione delle agevolazioni resta di competenza
dell'amministrazione cui sono state presentate ai sensi della legge 29
maggio 1982, n. 308 e successive modificazioni, e del decreto-legge 31
agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987, n. 445.
Art. 22.
Riorganizzazione della Direzione generale delle fonti di energia e delle
industrie di base.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, si
provvede alla ristrutturazione ed al potenziamento della Direzione
generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Si applicano, salvo
quanto espressamente previsto dalla presente disposizione, le norme di cui
all'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche per le
successive modifiche dell'ordinamento della medesima Direzione generale. A
tal fine le relative dotazioni organiche sono aumentate, per quanto
riguarda le qualifiche dirigenziali di non più di undici unità con
specifica professionalità tecnica nel settore energetico, e per il
restante personale di non più di novanta unità, secondo la seguente
articolazione: a) n. 1 posto di dirigente superiore di cui alla tabella
XIV, quadro C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748; b) n. 10 posti di primo dirigente di cui alla tabella
XIV, quadro C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748; c) n. 10 posti di VIII livello; d) n. 20 posti di VII
livello; e) n. 20 posti di VI livello; f) n. 10 posti di V livello; g) n.
10 posti di IV livello; h) n. 10 posti di III livello; i) n. 10 posti di
II livello.
2. Con il decreto di cui al comma 1 può
essere altresi' prevista presso la Direzione generale delle fonti di
energia e delle industrie di base la costituzione di un'apposita
segreteria tecnico-operativa, costituita da non più di
dieci esperti con incarico quinquennale rinnovabile per non più di una
volta scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di società
di capitale -- con esclusione delle imprese private -- specificamente
operanti nel settore energetico, di enti pubblici e di pubbliche
amministrazioni, con esclusione del personale del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il trattamento economico
degli esperti di cui al presente comma è determinato con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intesa con il
Ministro del tesoro, in misura non inferiore a quello spettante presso
l'ente o l'amministrazione o l'impresa di appartenenza. I dipendenti
pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico o
nell'analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.
3. Limitatamente al personale delle
qualifiche non dirigenziali, alle assunzioni conseguenti all'aumento delle
dotazioni organiche di cui al comma 1 può procedersi a decorrere dal I
gennaio 1991, e solo dopo aver attuato le procedure di mobilità di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325 e
successive modificazioni, ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554 e
successive modificazioni e integrazioni, o comunque dopo novanta giorni
dall'avvio di dette procedure. Nel biennio 1991-1992 può procedersi a
tali assunzioni esclusivamente nel limite annuo del 25 per cento e
complessivo del 33 per cento dei relativi posti, restando comunque i posti
residui riservati per l'intero biennio alla copertura mediante le predette
procedure di mobilità.
4. All'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, valutato in lire 200 milioni per l'anno 1990, in lire
1.000 milioni per l'anno 1991 e in lire 1.800 milioni per l'anno 1992, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai
fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente
utilizzando quanto a lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992
le proiezioni dell'accantonamento "Riordinamento del Ministero ed
incentivazioni al personale" e, quanto a lire 200 milioni per l'anno
1990, a lire 600 milioni per l'anno 1991 e a lire 1.400 milioni per l'anno
1992, l'accantonamento "Automazione del Ministero
dell'industria".
Art. 23.
Abrogazione espressa di norme e utilizzazione di fondi residui.
1. Gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
19, 22, 24 e 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono abrogati.
2. Le somme destinate ad incentivare gli
interventi di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308 e successive
modificazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 31 agosto 1987,
n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n.
445, nonché quelle di cui all'art. 15, comma 37, della
legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che alla data di
entrata in vigore della presente legge non sono state ancora trasferite
alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano o non sono
state ancora formalmente impegnate dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per gli interventi di propria competenza,
possono essere utilizzate rispettivamente per le finalità di cui agli
articoli 8, 10 e 13 e per quelle di cui agli articoli 11, 12 e 14.
3. Alla ripartizione delle somme di cui al
comma 2 spettanti alle regioni o alle province autonome di Trento e di
Bolzano si provvede con le procedure e le modalità di cui all'art. 9.
Alla ripartizione delle restanti somme fra i vari interventi si provvede,
tenendo conto delle proporzioni fissate al comma 2 dell'art. 38, con le
modalità di cui ai commi 6 e 7 del medesimo art. 38.
Art. 24.
Disposizioni concernenti la metanizzazione.
1. Il contributo previsto a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) per la realizzazione dei progetti indicati nel programma generale
di metanizzazione del Mezzogiorno approvato dal CIPE con deliberazione
dell'11 febbraio 1988 è sostituito o integrato per la percentuale
soppressa o ridotta per effetto dei regolamenti del Consiglio delle
Comunità europee n. 2052 del 24 giugno 1988, n. 4253 del 19 dicembre 1988
e n. 4254 del 19 dicembre 1988 con un contributo dello Stato a carico
degli stanziamenti di cui al comma 3 pari alla differenza tra il 50 per
cento della spesa ammessa per ogni singola iniziativa alle agevolazioni di
cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive
modificazioni e integrazioni, e il contributo concesso a carico del FESR.
2. Il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro del tesoro nonché
con la Cassa depositi e prestiti per la concessione ed erogazione dei
finanziamenti, provvede a disciplinare con decreto la procedura per
l'applicazione delle agevolazioni nazionali e comunitarie agli interventi
di cui al comma 1.
3. All'avvio del programma generale di
metanizzazione del Mezzogiorno relativo al primo triennio, approvato dal
CIPE con deliberazione dell'11 febbraio 1988, si fa fronte con lo
stanziamento di lire 50 miliardi autorizzato dall'art. 19 della legge 26
aprile 1983, n. 130, e con lo stanziamento di lire 730 miliardi
autorizzato dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, integrato di lire 300
miliardi con l'art. 15, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e
successive modificazioni.
4. Il programma di cui al comma 3 si
intende ridotto nella misura corrispondente al maggior onere a carico del
bilancio dello Stato derivante dal contributo di cui al comma 1.
5. A parziale modifica dell'art. 4 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 445, il CIPE, definendo il programma per la
metanizzazione del territorio della Sardegna, provvede ad individuare
anche il sistema di approvvigionamento del gas metano.
6. Previa deliberazione del programma per
la metanizzazione del territorio della Sardegna di cui all'art. 4 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonché del sistema di approvvigionamento
del gas metano di cui al comma 5, il CIPE stabilisce una prima fase
stralcio in conformità al programma deliberato, per la realizzazione di
reti di distribuzione che potranno essere provvisoriamente esercitate
mediante gas diversi dal metano, nelle more della esecuzione delle opere
necessarie per l'approvvigionamento del gas metano.
Art. 25. Ambito di
applicazione
1. Sono regolati dalle norme del presente titolo i consumi di energia
negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso,
nonché, mediante il disposto dell'art. 31, l'esercizio e la manutenzione
degli impianti esistenti.
2. Nei casi di recupero del patrimonio
edilizio esistente, l'applicazione del presente titolo è graduata in
relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata
dall'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457
Art. 26.
Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti.
1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi
alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e
all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel rispetto delle norme
urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di
utilizzo delle fonti di energia di cui all'art. 1 in edifici ed impianti
industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono
assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli
articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'installazione di
impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati,
destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli
edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata
estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.
2. Per gli interventi in parti comuni di
edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi
ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'art. 1, ivi
compresi quelli di cui all'art. 8, sono valide le relative decisioni prese
a maggioranza delle quote millesimali.
3. Gli edifici pubblici e privati,
qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad
essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da
contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi
di energia termica ed elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo
quanto previsto dal comma 1 dell'art. 4, sono regolate, con riguardo ai
momenti della progettazione, della messa in opera e dell'esercizio, le
caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti non di processo
ad essi associati, nonché dei componenti degli edifici e
degli impianti.
5. Per le innovazioni relative all'adozione
di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il
conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo
effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza,
in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.
6. Gli impianti di riscaldamento al
servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia
rilasciata dopo la data di entrata in vigore della presente legge, devono
essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di
sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni
singola unità immobiliare.
7. Negli edifici di proprietà pubblica o
adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno
energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di
energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica.
8. La progettazione di nuovi edifici
pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed
installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale
dell'energia. CFR
Art. 27. Limiti ai
consumi di energia
1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono
limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all'art. 4, in
particolare in relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi,
agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.
Art. 28. Relazione
tecnica sul rispetto delle prescrizioni.
1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in
comune, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori
relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere
stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o
dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della
presente legge.
2. Nel caso in cui la denuncia e la
documentazione di cui al comma 1 non sono state presentate al comune prima
dell'inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa
di cui all'art. 34, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento
del suddetto adempimento.
3. La documentazione di cui al comma 1 deve
essere compilata secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Una copia della documentazione di cui al
comma 1 è conservata dal comune ai fini dei controlli e delle verifiche
di cui all'art. 33.
5. La seconda copia della documentazione di
cui al comma 1, restituita dal comune con l'attestazione dell'avvenuto
deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o
di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza
di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei
lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili della
conservazione di tale documentazione in cantiere. CF
Art. 29.
Certificazione delle opere e collaudo
1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dalla presente
legge si applica la L. 5 marzo 1990, n. 46.
Art. 30.
Certificazione energetica degli edifici.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio
di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il Ministro dei lavori pubblici e l'ENEA, sono
emanate norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale decreto
individua tra l'altro i soggetti abilitati alla certificazione.
2. Nei casi di compravendita o di locazione
il certificato di collaudo e la certificazione energetica devono essere
portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile
o della singola unità immobiliare.
3. Il proprietario o il locatario possono
richiedere al comune ove è ubicato l'edificio la certificazione
energetica dell'intero immobile o della singola unità immobilare. Le
spese relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa
richiesta.
4. L'attestato relativo alla certificazione
energetica ha una validità temporale di cinque anni a partire dal momento
del suo rilascio.
Art. 31. Esercizio
e manutenzione degli impianti.
1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un
terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure
necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di
rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Il proprietario, o per esso un terzo,
che se ne assume la responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a
disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria
secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.
3. I comuni con più di quarantamila
abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i
controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza
delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di
organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico
degli utenti.
4. I contratti relativi alla fornitura di
energia e alla conduzione degli impianti di cui alla presente legge,
contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che
contengono clausole difformi si applica l'art. 1339 del codice civile.
Art. 32.
Certificazioni e informazioni ai consumatori.
1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni
energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere
certificate secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con
il Ministro dei lavori pubblici, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Le imprese che producono o
commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare
su di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione.
Art. 33. Controlli
e verifiche.
1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme della
presente legge in relazione al progetto delle opere, in corso d'opera
ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal
committente.
2. La verifica può essere effettuata in
qualunque momento anche su richiesta e a spese del committente,
dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero dell'esercente gli
impianti.
3. In caso di accertamento di difformità
in corso d'opera, il sindaco ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformità
su opere terminate il sindaco ordina, a carico del proprietario, le
modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste
dalla presente legge.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il
sindaco informa il prefetto per l'irrogazione delle sanzioni di cui
all'art. 34.
Art. 34. Sanzioni.
1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 28 è punita
con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non
superiore a lire cinque milioni.
2. Il proprietario dell'edificio nel quale
sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi
dell'art. 28 e che non osserva le disposizioni degli articoli 26 e 27 è
punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per
cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere.
3. Il costruttore e il direttore dei lavori
che omettono la certificazione di cui all'art. 29, ovvero che rilasciano
una certificazione non veritiera nonché il progettista che rilascia la
relazione di cui al comma 1 dell'art. 28 non veritiera, sono puniti in
solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1 per cento e non
superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di
responsabilità penale.
4. Il collaudatore che non ottempera a
quanto stabilito dall'art. 29 è punito con la sanzione amministrativa
pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa
professionale.
5. Il proprietario o l'amministratore del
condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità,
che non ottempera a quanto stabilito dall'art. 31, commi 1 e 2, è punito
con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non
superiore a lire cinque milioni. Nel caso in cui venga sottoscritto un
contratto nullo ai sensi del comma 4 del medesimo art. 31, le parti sono
punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo
del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.
6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui
all'art. 32 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire
cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni, fatti salvi i
casi di responsabilità penale.
7. Qualora soggetto della sanzione
amministrativa sia un professionista, l'autorità che applica la sanzione
deve darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i
provvedimenti disciplinari conseguenti.
8. L'inosservanza della disposizione che
impone la nomina, ai sensi dell'art. 19, del tecnico responsabile per la
conservazione e l'uso razionale dell'energia, è punita con la sanzione
amministrativa non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire
cento milioni.
Art. 35.
Provvedimenti di sospensione dei lavori.
1. Il sindaco, con il provvedimento mediante il quale ordina la
sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento
dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione.
L'inosservanza del termine comporta la comunicazione al prefetto,
l'ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione
forzata delle opere con spese a carico del proprietario.
Art. 36.
Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore.
1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformità
dalle norme della presente legge, anche non emerse da eventuali precedenti
verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla
constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno
da parte del committente o del proprietario.
Art. 37. Entrata in
vigore delle norme del titolo II e dei relativi decreti ministeriali.
1. Le disposizioni del presente titolo entrano in vigore contottanta
giorni dopo la data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio
lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.
2. I decreti ministeriali di cui al
presente titolo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si
applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale
termine di entrata in vigore.
3. La legge 30 aprile 1976, n. 373, e la
legge 18 novembre 1983, n. 645, sono abrogate. Il decreto del Presidente
della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, si applica, in quanto
compatibile con la presente legge, fino all'adozione dei decreti di cui ai
commi 1, 2 e 4 dell'art. 4, al comma 1 dell'art. 30 e al comma 1 dell'art.
32.
Art. 38.
Ripartizione fondi e copertura finanziaria.
1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire
427 miliardi per il 1991, 992 miliardi per il 1992 e 1.192 miliardi per il
1993. Il dieci per cento delle suddette somme è destinato alle finalità
di cui all'art. 3 della presente legge.
2. Per le finalità di cui agli articoli
11, 12 e 14 è autorizzata la spesa di lire 267, 5 miliardi per il 1991,
di lire 621,6 miliardi per il 1992 e di lire 746,4 miliardi per il 1993,
secondo la seguente ripartizione: a) per l'art. 11, lire 220 miliardi per
il 1991, lire 510 miliardi per il 1992 e lire 614 miliardi per il 1993; b)
per l'art. 12, lire 33 miliardi per il 1991, lire 75 miliardi per il 1992
e lire 92 miliardi per il 1993; c) per l'art. 14, lire 14,5 miliardi per
il 1991, lire 36,6 miliardi per il 1992 e lire 40,4 miliardi per il 1993.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei
commi 1, secondo periodo, e 2 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni
dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in
materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi
energetici, nonché dell'art. 17, comma 16, della legge n. 67 del
1988".
4. Per le finalità di cui agli articoli 8,
10 e 13 è autorizzata la spesa di lire 116,8 miliardi per il 1991, di
lire 271,2 miliardi per il 1992 e di lire 326,4 miliardi per il 1993.
5. All'onere derivante dall'attuazione del
comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo
parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento "Rifinanziamento
della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e
di risparmio dei consumi energetici, nonché dell'art. 17, comma 16, della
legge n. 67 del 1988".
6. All'eventuale modifica della
ripartizione tra i vari interventi delle somme di cui al comma 2, si
provvede con decreto motivato del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto
degli indirizzi governativi in materia di politica energetica.
7. Alle ripartizioni degli stanziamenti di
cui al comma 2 del presente articolo, lettera a) tra gli interventi
previsti dall'art. 11 della presente legge si provvede con decreti del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 8. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 39. Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore, salvo quanto previsto dall'art. 37,
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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