- Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge è emanato, con le procedure di cui
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di
attuazione. Nel regolamento di attuazione sono precisati i limiti per i
quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all'articolo
6 e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto
stesso in relazione al grado di complessità tecnica dell'installazione
degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di
prevenzione e di sicurezza.
Commi abrogati dal DPR 392/94:
2. Presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una
commissione permanente, presieduta dal direttore generale della competente
Direzione generale del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, o da un suo delegato, e composta da sei rappresentanti
designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
delle categorie imprenditoriali e artigiane interessate, da sei
rappresentanti delle professioni designati pariteticamente dai rispettivi
consigli nazionali e da due rappresentanti degli enti erogatori di energia
elettrica e di gas.
3. La commissione permanente di cui al
comma 2 collabora ad indagini e studi sull'evoluzione tecnologica del
comparto (6).
Note:
(6) Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994,
n. 608, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato, e le relative tabelle annesse.