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DPR 6 dicembre 1991
n. 447
"Regolamento di attuzione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in
materia di sicurezza degli impianti"
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Art. 1. - AMBITO DI
APPLICAZIONE
- Per edifici adibiti ad uso civile, ai
fini del primo comma dell'art. 1 della legge
5-3-1990, n. 46, di seguito denominata "legge", si
intendono le unità immobiliari o la parte di esse destinate ad uso
abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche
private, associazioni, circoli o conventi e simili.
- Sono soggetti all'applicazione della
legge, per quanto concerne i soli impianti elettrici di cui all'art. 1,
primo comma, lettera a), della legge, anche gli edifici adibiti a sede
di società, ad attività industriale, commerciale o agricola o comunque
di produzione o di intermediazione di beni o servizi, gli edifici di
culto, nonchè gli immobili destinati ad uffici, scuole, luoghi di cura,
magazzini o depositi o in genere a pubbliche finalità, dello Stato o di
enti pubblici territoriali, istituzionali o economici.
- Per impianti di utilizzazione
dell'energia elettrica si intendono i circuiti di alimentazione degli
apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli
equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli
apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici
rientrano ancxe quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono
collegati ad impianti elettrici posti all'interno. Gli impianti luminosi
pubblicitari rientrano altresì nello stesso ambito qualora siano
collegati ad impianti elettrici posti all'interno.
- Per impianto radiotelevisivo ed
elettronico si intende la parte comprendente tutte le componenti
necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati ad
installazione fissa funzionanti in bassissima tensione, mentre tutte le
componenti funzionanti a tensione di rete nonchè i sistemi di
protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti
all'impianto elettrico. Per gli impianti telefonici interni collegati
alla rete pubblica, continua ad applicarsi il decreto 4-10-1982 del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10-1-1983, con riferimento
all'autorizzazione, all'installazione e agli ampliamenti degli impianti
stessi.
- Per impianto del gas a valle del punto
di consegna si intende l'insieme delle tubazioni e dei loro accessori
dal medesimo punto di consegna all'apparecchio utilizzatore,
l'installazione ed i collegamenti del medesimo, le predisposizioni edili
e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere
installato l'apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo
scarico all'esterno dei prodotti della combustione.
- Per impianti di protezione antincendio
si intendono gli idranti, gli impianti di spegnimento di tipo automatico
e manuale nonchè gli impianti di rilevamento di gas, fumo e incendio.
Art. 2. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI
- Con la dizione "alle dirette
dipendenze di un'impresa del settore" di cui all'art. 3, primo
comma, lettere b) e c), della legge deve intendersi non solo il rapporto
di lavoro subordinato ma altresì ogni altra forma di collaborazione
tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa artigiana da parte del
titolare, dei soci o dei familiari.
Art. 3. CERTIFICATO DI
RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI
L'art. 3 è stato
abrogato, a partire dal 15 dicembre 1994, dal primo comma dell'art. 7 del D.P.R.
18-4-1994, n. 392.
Art. 4.PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI
- Fatta salva l'applicazione di norme che
impongono una progettazione degli impianti, la redazione del progetto di
cui all'art. 6 della legge è obbligatoria per l'installazione, la
trasformazione e l'ampliamento dei seguenti impianti:
- ) per gli impianti elettrici di cui
all'art. 1, primo comma, lettera a), della legge, per tutte le
utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata superiore
a 6kW e per utenze domestiche di singole unità abitative di
superficie superiore a 400 mq; per gli impianti effettuati con
lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti
elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso
per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli
alimentatori;
- ) per gli impianti di cui all'art.
1, secondo comma, della legge relativi agli immobili adibiti ad
attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi,
quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V,
inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono
alimentate in bassa tensione qualora la superficie superi i 200 mq;
- ) il progetto è comunque
obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza impegnata
superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l'unità immobiliare
provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa
specifica del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di
locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di
esplosione o maggior rischio di incendio;
- ) per gli impianti di cui all'art.
1, primo comma, lettera b), della legge, per gli impianti
elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici con
obbligo di progettazione nonchè per gli impianti di protezione da
scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc dotati
di impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI o in
edifici con volume superiori a 200 mc e con un'altezza superiore a 5
metri;
- ) per gli impianti di cui all'art.
1, primo comma, lettera c), della legge, per le canne fumarie
collettive ramificate, nonchè per gli impianti di climatizzazione
per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari
o superiore a 40.000 frigorie/ora;
- ) per gli impianti di cui all'art.
1, primo comma, lettera e), della legge, per il trasporto e
l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a
34,8 kW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di
stoccaggi;
- ) per gli impianti di cui all'art.
1, primo comma, lettera g), della legge, qualora siano inseriti in
un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione
incendi e comunque quando gli idranti sono in numero pari o
superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o
superiore a 10.
- I progetti debbono contenere gli schemi
dell'impianto e i disegni planimetrici, nonchè una relazione tecnica
sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della
trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare
riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e
alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Si considerano
redatti secondo la buona tecnica professionale i progetti elaborati in
conformità alle indicazioni delle guide dell'Ente italiano di
unificazione (UNI) e del CEI.
- Qualora l'impianto a base di progetto
sia variato in opera, il progetto presentato deve essere integrato con
la necessaria documentazione tecnica attestante tali varianti in corso
d'opera, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore deve fare
riferimento nella sua dichiarazione di conformità.
Art. 5. INSTALLAZIONE DEGLI
IMPIANTI
- I materiali e componenti costruiti
secondo le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e
del CEI, nonchè nel rispetto della legislazione tecnica vigente in
materia di sicurezza, si considerano costruiti a regola d'arte.
- Si intendono altresì costruiti a regola
d'arte i materiali ed i componenti elettrici dotati di certificati o
attestati di conformità alle norme armonizzate previste dalla legge
18-10-1977, n. 791, o dotati altresì di marchi di cui all'allegato IV
del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 13-6-1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24-7-1989.
- Gli impianti realizzati in conformità
alle norme tecniche dell'UNI e del CEI, nonchè alla legislazione
tecnica vigente si intendono costruiti a regola d'arte.
- Nel caso in cui per i materiali e i
componenti gli impianti non siano state seguite le norme tecniche per la
salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, l'installatore dovrà
indicare nella dichiarazione di conformità la norma di buona tecnica
adottata.
- In tale ipotesi si considerano a regola
d'arte i materiali, componenti ed impianti per il cui uso o la cui
realizzazione siano state rispettate le normative emanate dagli
organismi di normalizzazione di cui all'allegato II della direttiva n.
83/189/CEE, se dette norme garantiscono un livello di sicurezza
equivalente.
- Per interruttori differenziali ad alta
sensibilità si intendono quelli aventi corrente differenziale nominale
non superiore ad 1A. Gli impianti elettrici devono essere dotati di
interruttori differenziali con il livello di sensibilità più idoneo ai
fini della sicurezza nell'ambiente da proteggere e tale da consentire un
regolare funzionamento degli stessi. Per sistemi di protezione
equivalente ai fini del secondo comma dell'art. 7 della legge, si
intende ogni sistema di protezione previsto dalle norme CEI contro i
contatti indiretti.
- Con riferimento alle attività
produttive, si applica l'elenco delle norme generali di sicurezza
riportate nell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 31-3-1989.
- Per l'adeguamento degli impianti già
realizzati alla data di entrata in vigore della legge è consentita una
suddivisione dei lavori in fasi operative purchè l'adeguamento
complessivo avvenga comunque nel triennio previsto dalla legge, vengano
rispettati i principi di progettazione obbligatoria con riferimento alla
globalità dei lavori e venga rilasciata per ciascuna fase la
dichiarazione di conformità che ne attesti l'autonoma funzionalità e
la sicurezza. Si considerano comunque adeguati gli impianti elettrici
preesistenti che presentino i seguenti requisiti: sezionamento e
protezione contro le sovracorrenti, posti all'origine dell'impianto,
protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti
indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente
differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Art. 6. ATTIVITA' DI
NORMAZIONE TECNICA
- L'UNI
ed il CEI svolgono
l'attività di elaborazione di specifiche tecniche per la salvaguardia
della sicurezza di cui all'art. 7 della legge, anche sulla base di
indicazioni del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale e di
osservazioni della commissione permanente di cui all'art. 15, secondo
comma, della legge ed inviano semestralmente alla Direzione generale
predetta la descrizione dei lavori svolti in tale settore, per
l'attribuzione delle somme, di cui all'art. 8 della legge, che verranno
erogate secondo criteri da determinarsi con regolamento del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro del tesoro.
Art. 7. DICHIARAZIONE DI
CONFORMITA'
- La dichiarazione di conformità viene
resa sulla base di modelli predisposti con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'UNI e il CEI.
- La dichiarazione di conformità è
rilasciata anche sugli impianti realizzati dagli uffici tecnici interni
delle ditte non installatrici, intendendosi per uffici tecnici interni
le strutture aziendali preposte all'impiantistica.
Il terzo comma è stato abrogato, a
partire dal 15 dicembre 1994, dal primo comma dell'art. 7 del D.P.R.
18-4-1994, n. 392.
Art. 8. MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI
- Per la manutenzione degli impianti di
ascensori e montacarichi in servizio privato continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24-10-1942, n. 1415.
- Per interventi di ordinaria manutenzione
degli impianti si intendono tutti quelli finalizzati a contenere il
degrado normale d'uso nonchè a far fronte ad eventi accidentali che
comportino la necessità di primi interventi, che comunque non
modifichino la struttura essenziale dell'impianto o la loro destinazione
d'uso.
Art. 9. VERIFICHE
- Per l'esercizio della facoltà prevista
dall'art. 14 della legge, gli enti interessati operano la scelta del
libero professionista nell'ambito di appositi elenchi conservati presso
le camere di commercio o comprendenti più sezioni secondo le rispettive
competenze. Gli elenchi sono formati annualmente sulla base di
documentata domanda di iscrizione e approvati dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
- Con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentiti gli ordini e i collegi
professionali, sono adottati schemi uniformi di elenchi e di sezioni a
cui dovranno adeguarsi gli elenchi e le sezioni predisposti dalle camere
di commercio.
- I soggetti direttamente obbligati ad
ottemperare a quanto previsto dalla legge devono conservare tutta la
documentazione amministrativa e tecnica e consegnarla all'avente causa
in caso di trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo, nonchè
devono darne copia alla persona che utilizza i locali.
- All'atto della costruzione o
ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'art.
1, commi primo e secondo, della legge, il committente o il proprietario
affiggono ben visibile un cartello che, oltre ad indicare gli estremi
della concessione edilizia ed informazioni relative alla parte edile,
deve riportare il nome dell'installatore dell'impianto o degli impianti
e, qualora sia previsto il progetto, il nome del progettista
dell'impianto o degli impianti.
Art. 10. SANZIONI
- Le sanzioni amministrative, di cui
all'art. 16, primo comma, della legge, vengono determinate nella misura
variabile tra il minimo e il massimo, con riferimento alla entità e
complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre
circostanze obiettive e soggettive della violazione.
- Le sanzioni amministrative sono
aggiornate ogni cinque anni con regolamento del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sulla base dell'evoluzione tecnologica
in materia di prevenzione e sicurezza e della svalutazione monetaria.
- Le violazioni della legge accertate,
mediante verifica o in qualunque altro modo, a carico delle imprese
installatrici sono comunicate alla commissione di cui all'art. 4 della
legge, competente per territorio, che provvede all'iscrizione nell'albo
provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle ditte in cui
l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
- La violazione reiterata per più di tre
volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle
imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la
sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal
registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su
proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che
sovraintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
- Dopo la terza violazione delle norme
riguardanti la progettazione e i collaudi, i soggetti accertatori
propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico
dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.
- All'applicazione delle sanzioni di cui
al presente articolo provvedono gli uffici provinciali dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
Il presente decreto entra
in vigore il 1º marzo 1992.
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